Art. 31.
(Rapporti patrimoniali successivi allo scioglimento).

      1. Se il patto civile di solidarietà nulla dispone in caso di scioglimento, è facoltà delle parti regolare le conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento con appositi accordi.
      2. Le parti possono convenire per iscritto di derogare alle norme, contenute nel patto civile di solidarietà, destinate ad applicarsi in caso di scioglimento di esso.
      3. In ogni caso di scioglimento del patto civile di solidarietà sono dovuti gli alimenti,

 

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ai sensi dell'articolo 21, a chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.